LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 4-09-2001
REGIONE VALLE D'AOSTA

Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA
N. 39
del 6 settembre 2001

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  

Allegato 1:
Allegato  

Allegato 2:
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Allegato 3:
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Allegato 4:
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Allegato 5:
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Allegato 6:
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Allegato 7:
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Allegato 8:
Allegato   Allegato  

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

 

ALLEGATO 7:

IL GOVERNO DELLA SALUTE

Attività  ospedaliera di  riabilitazione e lungodegenza
Tale attività costituisce un impegno prioritario per il presente 
Piano 
perchè è una delle principali criticità nell'erogazione del livello 
assistenziale ospedaliero, sia perché condiziona l'operatività, 
l'efficienza e la risposta clinica dei Dipartimenti di diagnosi e 
cura, sia perché condiziona la qualità dell'assistenza erogata, 
considerati i condizionamenti logistici che la distribuzione 
territoriale comporta e la non completa sussidiarietà dell'offerta 
assistenziale garantita a livello distrettuale.
L'estrema rilevanza dei dati che si riferiscono alle degenze 
prolungate in regime di ricovero ordinario per acuzie e la loro 
distribuzione per patologie di tipo cronico degenerativo o post 
traumatico senile indicano la necessità di prevedere (come peraltro 
già espresso nella DGR n. 3433 del 9 ottobre 2000 e dal piano di 
ristrutturazione, terza fase, della struttura ospedaliera 
valdostana) 
l'attribuzione di un'area degenziale dedicata sia alle necessità 
riabilitative sia a quelle lungodegenziali integrate secondo un 
modello dipartimentale tali da garantire ai responsabili del Piano 
di 
assistenza ospedaliero una pluralità di soluzioni assistenziali in 
grado di coprire tanto i bisogni acuti quanto quelli sub acuti.
Le criticità esposte rendono urgente tale modificazione 
organizzativa 
e non è possibile attendere, per una parziale loro soluzione, i 
tempi 
di realizzazione della riorganizzazione ospedaliera; sarà quindi 
necessario ricavare tali unità di ricovero riorganizzando l'area di 
degenza in modo da sottrarre i posti letto alle attuali unità 
budgetarie di diagnosi e cura per acuti. Tale sacrificio  appare ben 
sopportabile da queste ultime a condizione che sia affrontato a 
livello dipartimentale e non di singola unità budgetaria e che 
vengano 
effettivamente ricondotti alle linee di ricovero riabilitativo e 
lungodegenziale i casi clinici che continuamente vengono trattati 
nelle singole realtà specialistiche.
L'ottenimento di risultati raggiunti attraverso le azioni 
riguardanti 
l'appropriatezza delle prestazioni, l'efficienza operativa e 
diagnostica e l'applicazione di moderne metodiche chirurgiche 
renderanno ulteriormente meno traumatica la riduzione di posti letto 
in alcune specialità.
Le linee guida ministeriali sulla riabilitazione, distinguendo tra 
attività intensiva, effettuabile solo in una struttura per acuti, ed 
estensiva effettuabile sia in ospedale che in strutture 
territoriali, 
propongono un quadro di riferimento  che dovrà successivamente 
ispirare la normativa regionale in un ottica di  continuità del 
percorso riabilitativo da assicurare attraverso l’intera rete 
regionale e che riguardi, sia le regole di accesso e di controllo 
per 
l’attività riabilitativa, sia i requisiti per l’accreditamento delle 
strutture pubbliche e private erogatrici di tali prestazioni. 
In attesa di provvedimenti nazionali e regionali di definizione dei 
criteri di appropriatezza e di individuazione delle procedure di 
controllo dei risultati e di qualità dell’assistenza mediante 
protocolli scientifici diagnostico-tarapeutici e comportamentali,  è 
opportuno avviare da subito un confronto intra ed extra ospedaliero 
tra tutti i produttori di questa forma di assistenza definendo, ove 
possibile, le patologie o i tipi di disturbo e  i livelli di gravità 
con i relativi criteri di modificabilità al fine di  individuare i 
bisogni riabilitativi esprimibili sia in termini di trattamento sia 
di 
durata necessaria per il conseguimento delle possibili 
modificazioni. 
L’avvio di tale confronto costituirà un utile punto di riferimento 
per 
la formulazione delle linee guida regionali.
Per quanto attiene la riabilitazione ospedaliera, escludendo 
l’attività riabilitativa riguardante i cittadini  con menomazioni 
e/o 
disabilità da mielolesioni o da gravi cerebrolesioni acquisite, le 
attività di riabilitazione in degenza ospedaliera saranno volte ad 
assistere individui  di tutte le età nel recupero funzionale di 
menomazioni e disabilità indifferibili e recuperabili che 
necessiteranno di interventi valutativi e terapeutici intensivi non 
erogabili in ambito extra ospedaliero.
Gli assistiti che necessitano di riabilitazione durante la degenza 
in 
ambito ospedaliero sono prevalentemente quelli affetti da:
- patologie del sistema nervoso centrale e periferico
- patologie traumatologiche e ortopediche
- patologie cardiologiche
- patologie respiratorie
- sindrome da immobilizzazione  conseguente a recenti episodi 
patologici acuti, in cittadini  con pluripatologie che necessitano 
di 
una tutela medica ed interventi di nursing ad elevata specialità.
Si tratta quindi di operare in forma singola ed interdisciplinare 
tra 
le competenze neurologiche, geriatriche, ortopediche, cardiologiche, 
chirurgiche, pneumologiche e della medicina di rianimazione.
Per contro, all’assistenza riabilitativa  territoriale saranno 
inviati 
i soggetti che necessiteranno di prestazioni riabilitative con 
interventi che assicurino la presa in carico del soggetto con 
approccio interdisciplinare ed integrato. Le prestazioni  potranno 
essere erogate in forma residenziale, semiresidenziale, 
ambulatoriale 
e domiciliare secondo le specifiche presenti nelle linee guida 
regionali che dovranno assicurare la personalizzazione degli 
interventi al fine di raggiungere il più alto livello di autonomia 
funzionale nella vita familiare, lavorativa, scolastica e sociale. 
Garante dell’applicazione organizzativa di tali principi in sede 
ospedaliera sarà l'Unità di Valutazione Ospedaliera (UVO) che si 
confronterà a livello distrettuale con analoghe strutture 
territoriali. L’Unità di Valutazione Ospedaliera avrà come compito 
di 
definire i percorsi assistenziali intra ed extra ospedalieri per 
tutti 
i cittadini  necessitanti di forme assistenziali post acuzie 
complesse. Per la definizione dei progetti assistenziali extra 
ospedalieri opererà in sinergia con l’ufficio di Coordinamento 
Distrettuale e, in particolare per i cittadini  anziani, con L’Unità 
di Valutazione Geriatrica (UVG).
Lo sviluppo di tali ipotesi organizzative è destinato ad accentuare 
sia l'integrazione intraospedaliera (diagnosi, terapia medica o 
chirurgica, riabilitazione ad alta intensità) sia la 
territorializzazione delle cure, passando così a ad un modello di 
cure 
dipartimentale  tanto dentro che fuori l’ospedale con la 
sperimentazione di dipartimenti misti (ospedale territorio) che 
consentano di superare le barriere funzionali  e l’attribuzione 
vincolata di personale e di attrezzature all'interno delle singole 
specialità, che tanto hanno provocano in perdite di efficienza ed 
elevati costi.
Questa riorganizzazione sarà funzione anche di  una garanzia di 
linee 
assistenziali garantite per i cittadini  dimessi. Lo sviluppo delle 
fasi di riorganizzazione ospedaliera  e di incremento dell'offerta 
territoriale (ADI, RSA, Hospice) potranno modificare in meglio la 
situazione sia garantendo, se necessario, la riespansione dell'area 
diagnostico - terapeutica sia  provocando l'incremento dell'offerta 
lungodegenziale e riabilitativa.
Obiettivo
* Dotare la struttura ospedaliera di posti letto dedicati alle 
funzioni riabilitativa e lungodegenziale attraverso una 
riorganizzazione ed una riattribuzione di funzioni interne
Azioni
* Definizione di un protocollo di intesa condiviso  che, 
inizialmente, 
porti all'istituzione di un modulo di degenza riabilitativa di 
almeno 
10 posti letto ed uno di lungodegenza sempre di almeno 10 posti 
letto;
* Avvio della fase sperimentale coordinato a livello Direzionale;
* Rivalutazione del protocollo di intesa sulla base dei risultati 
della sperimentazione e avvio della fase a regime;
* Contemporaneo mantenimento quantitativo del livello convenzionale 
extraregionale.
Per concludere viene proposto lo schema riepilogativo del percorso 
assistenziale: 
(NOTA BENE: IL DIAGRAMMA ILLUSTRATIVO DEL PERCORSO ASSISTENZIALE E' 
OMESSO PER MOTIVI TECNICI DI ACQUISIZIONE)

  
  

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ALLEGATO 9:

GLI OBIETTIVI “TRASVERSALI”

Autorizzazione
               In questa sezione del Piano viene riportata un’individuazione 
complessiva delle strutture sanitarie, socio-sanitarie, 
socio-assistenziali e socio-educative, per l’esercizio delle attività 
svolte a soddisfacimento dei bisogni attualmente conosciuti nella 
popolazione regionale. 
Autorizzazioni alla realizzazione di strutture sanitarie, 
socio-sanitarie,  socio-assistenziali e socio-educative, nonché 
all’esercizio delle relative attività
Ai fini dell’applicazione di quanto stabilito dalle disposizioni 
nazionali e regionali vigenti, con particolare riferimento all’art. 8 
ter del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e all’art. 38 della 
legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 oltre che dall’art.9, comma 1, 
lettera c) e dall’art. 11 della legge 8 novembre 2000 n.328 “Legge 
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali” sono soggette all’autorizzazione della Giunta 
regionale la realizzazione e l’esercizio delle relative attività di 
nuove strutture, oltreché l’ampliamento, la trasformazione ed il 
trasferimento ad altra sede di strutture esistenti, con riferimento 
alle seguenti tipologie, pubbliche e private:
- strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero 
a ciclo continuativo o diurno per acuti;      
- strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica a 
regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnosi 
strumentale e di laboratorio;      
- strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali e 
socio-educative che erogano prestazioni in regime residenziale, a 
ciclo continuativo o diurno;       
- studi odontoiatrici, studi medici e di altre professioni sanitarie 
in cui vengono effettuate prestazioni di chirurgia ambulatoriale, 
ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare 
complessità o che comportano un rischio per la sicurezza dell’ 
assistito, e le strutture dedicate esclusivamente alle attività 
diagnostiche svolte anche a favore di soggetti terzi. 
L’assoggettamento delle strutture o degli studi alle autorizzazioni di 
cui trattasi deve tenere conto della complessità tecnico-organizzativa 
delle prestazioni da erogare, oltreché del potenziale rischio che la 
prestazione stessa può comportare per la sicurezza del cittadino, 
nella situazione, pertanto, in cui l’aspetto organizzativo (sia di 
strutture che di professionalità) prevale sull’aspetto di esercizio 
della professione del singolo professionista. Spetta alla Giunta 
regionale la definizione dei requisiti minimi strutturali, 
organizzativi e tecnologici, nonché delle modalità di presentazione 
delle richieste di autorizzazione e di rilascio delle stesse.  Entro 
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Piano, la 
Giunta regionale definisce i requisiti minimi strutturali, 
organizzativi e tecnologici delle strutture socio-assistenziali, 
prevedendo che le strutture si adeguino ai medesimi entro il termine 
di cinque anni dalla loro definizione. In fase di prima applicazione, 
in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di competenza dello Stato, 
ai sensi dell’art. 8 ter del citato D. lgs. n. 229/99, i requisiti 
minimi strutturali ed organizzativi di riferimento per le strutture 
sanitarie e socio-sanitarie sono quelli indicati nel DPR 14 gennaio 
1997 (Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni 
e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti 
strutturali, tecnologico ed organizzativi minimi per l’esercizio delle 
attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) e nel 
DPCM 10 febbraio 1984 (Indirizzo e coordinamento dell’attività 
amministrativa delle regioni in materia di requisiti minimi 
strutturali, di dotazione strumentale e di qualificazione funzionale 
del personale dei presidi che erogano prestazioni di diagnostica di 
laboratorio). In relazione alle nuove disposizioni che saranno emanate 
dallo Stato in materia, la Giunta regionale aggiorna le modalità di 
richiesta e di rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi, 
stabilite in via transitoria con la deliberazione della Giunta 
regionale n. 2037 del 19 giugno 2000. La fissazione dei requisiti 
minimi strutturali, organizzativi e tecnologici, da parte della Giunta 
regionale, oltre che essere conforme ai criteri generali che saranno 
stabiliti dallo Stato, dovrà consentire la valutazione almeno dei 
seguenti aspetti organizzativi:
- politica, obiettivi ed attività;
- struttura organizzativa;
- gestione delle risorse umane;
- gestione delle risorse tecnologiche;
- gestione, valutazione e miglioramento della qualità, linee guida e 
regolamenti interni;
- sistema informativo;
nonché dei seguenti aspetti strutturali e tecnologici:
- protezione antisismica;
- protezione antincendio;
- protezione acustica;
- sicurezza elettrica e continuità elettrica;
- sicurezza antinfortunistica;
- igiene dei luoghi di lavoro;
- protezione delle radiazioni ionizzanti;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- gestione dei rifiuti;
- condizioni microclimatiche;
- impianti di distribuzione dei gas;
- materiali esplosivi.
Il rilascio di autorizzazioni alla realizzazione di  nuove strutture o 
il rinnovo di quelle esistenti deve tenere conto dei fabbisogni 
complessivi strutturali e produttivi definiti al successivo punto.

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